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[1]L'Ente e' amministrato da un Consiglio composto del direttore generale del Banco di Napoli, e di sei membri, di cui tre nominati dal ministro dell'interno, di concerto con i ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, commercio e lavoro e del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, e tre eletti dal Consiglio comunale di Napoli anche nel proprio seno.
[2]I membri di nomina governativa, o quelli eletti dal Consiglio comunale devono essere scelti fra persone che abbiano speciale competenza tecnica o amministrativa ovvero industriale; durano in carica tre anni o possono essere confermati.
[3]Fra i delegati del Comune, viene scelto il presidente da nominarsi con decreto Reale su proposta del ministro dell'interno, di concerto con i ministri predetti. Fra gli altri componenti, anche con decreto Reale, sara' scelto il consigliere delegato.
[4]Il direttore generale del Banco di Napoli, in caso di assenza o di impedimento, e' rappresentato da chi normalmente lo sostituisce nel suo ufficio.
[5]Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione, del presidente e del consigliere delegato saranno determinate dal regolamento per la esecuzione della presente legge.
[6]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/05/1921, n. 106 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 3 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
