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[1]Nel primo decennio dell'ammortamento di ciascun mutuo sara' dal tesoro dello Stato corrisposto all'Ente, per ogni milione di lire mutuato, un contributo annuo di lire cinquantamila per i primi cinque anni e di lire trentamila per i cinque anni successivi.
[2]Tale contributo potra' essere ceduto dall'Ente alla Cassa dei depositi e prestiti in garanzia principale e, in ogni caso, rappresentera' garanzia sussidiaria di mutui.
[3]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/05/1921, n. 106 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 3 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
