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[1]I mutui sono deliberati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a deliberazione approvata dalla Commissione Reale.
[2]E' soppressa per tali mutui la deliberazione di accettazione, sempre quando quella di contrattazione contenga gli elementi prescritti.
[3]La somministrazione sara' fatta a rate, su domanda dell'Ente corredata dallo stato di avanzamento dei lavori, vistato e riconosciuto regolare dal genio civile.
[4]Per l'inizio dei lavori e per la esecuzione di lavori e forniture in economia sono consentite anticipazioni, non superiori ciascuna ((ad un decimo dei mutui concessi)), da somministrarsi su domanda dell'Ente, sentito il genio civile, e da conteggiarsi in sede di pagamento dell'ultima rata del corrispondente mutuo.
Testo in vigore dal 23 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
