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[1]Le derivazioni utilizzabili insieme con quella di cui al numero 1 dell'articolo precedente potranno essere concesse dal Governo all'Ente Volturno gratuitamente ed a perpetuita'.
[2]L'approvazione dei progetti delle opere indicate ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo predetto equivale alla dichiarazione di pubblica utilita' agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
[3]L'Ente potra' immettersi nel possesso dei beni occorrenti in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare, che sara' approvato dal prefetto competente per ragione di territorio, sentito l'Ufficio del genio civile.
[4]Il prefetto, sentito l'Ufficio del genio civile, determinera' pure la somma che, in via provvisoria, dovra' depositarsi per l'indennita' di espropriazione e per gli altri eventuali risarcimenti che ai terzi possano competere.
[5]Il verbale di consistenza, di cui sopra, equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
[6]Ogni variazione o rettifica delle espropriazioni, che si manifestasse necessaria all'atto della esecuzione dell'opera, sara' approvata con lo stesso procedimento.
[7]Per tutto il resto si applicheranno le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
[8]I materiali, i macchinari ed in genere tutto quanto occorrera' per la costruzione o l'esercizio delle opere indicate ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente saranno esenti dal pagamento dei dazi doganali.
[9]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/05/1921, n. 106 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 3 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
