Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 1921 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La Cassa dei depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Ente i mutui occorrenti per la esecuzione di nuove opere e per la trasformazione, il miglioramento e l'ampliamento degli impianti.

[2]I detti mutui saranno concessi in base a progetti debitamente approvati, e saranno somministrati in piu' rate a seconda dell'avanzamento dei lavori.

[3]I mutui stessi saranno ammortizzati in cinquanta annualita', delle quali le prime dieci comprensive del solo interesse al saggio normale, o le altre quaranta comprensive degli interessi allo stesso saggio o della quota di ammortamento del capitale.

[4]Tali annualita' costituiranno il primo stanziamento nella parte passiva del bilancio dell'Ente, unitamente a quelle dovute per i mutui precedentemente contratti a sensi dell'art. 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351.

[5]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/05/1921, n. 106 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 3 maggio 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-03-24;375~art19 · fonte del testo

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