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[1]Il conto e' sottoposto al giudizio della Commissione Reale, la quale deve pronunciarsi entro tre mesi dal giorno del ricevimento.
[2]Contro la decisione della Commissione e' ammesso appello alla Corte dei conti.
[3]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/05/1921, n. 106 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 3 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
