Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 1921 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I progetti per nuovi impianti e quelli per trasformazione ed ampliamento degli impianti esistenti, quando il fabbisogno complessivo e giustificato superi le lire centomila, nonche' gli atti di collaudo delle opere eseguite, quando l'importo complessivo superi le lire centomila, sono soggetti all'approvazione, in linea tecnica, del Ministero dei lavori pubblici sentiti i corpi consultivi competenti. Nei casi in cui i progetti anzidetti interessino le ferrovie, essi dovranno riportare anche la preventiva approvazione del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/05/1921, n. 106 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 3 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
