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[1]Le tasse di registro stabilite dalle parti I e II della tariffa annessa all'allegato A del Regio decreto legge 24 novembre 1919, n. 2163, le tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'allegato E dello stesso Regio decreto-legge e le tasse sulle donazioni portate dalla tariffa annessa alla legge 24 settembre 1920, n. 1300, sono aumentate dell'1 per cento, computandosi per cinque centesimi la frazione minore ai cinque centesimi.
[2]Nulla e' innovato al disposto dall'art. 8. del testo unico delle tasse di registro approvato con Regio decreto 20 maggio 1897, n. 217.
Testo in vigore dal 18 agosto 1921 al 16 dicembre 2009
