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[1]I proventi eventuali stabiliti dall'art. 34 del regolamento 23 dicembre 1897, n. 549, e dall'art. 2 della legge 7 luglio 1901, n. 321, sono raddoppiati.
[2]Essi e gli utili e compensi diversi per lavori di amministrazioni estranee, eccettuati gli aggi corrisposti dalla Direzione generale del Fondo per il culto o da Amministrazioni dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro, sono mantenuti a favore dei ricevitori del registro, bollo e demanio, i quali pero' al termine di ogni esercizio finanziario verseranno all'erario dello Stato, quale concorso nella spesa del Fondo di cui al seguente articolo 7, una quota da liquidarsi, sul loro ammontare eccedente le lire 1000, pari:
[3]al 10 per cento sulle successive lire 1000;
[4]al 25 per cento da oltre lire 1000 fino a lire 2000;
[5]al 50 per cento da oltre lire 2000 fino a lire 3000;
[6]al 75 per cento oltre le lire 3000.
Testo in vigore dal 18 agosto 1921 al 16 dicembre 2009
