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L'indennita' annua di cauzione, concessa ai ricevitori del registro, bollo e demanio ed ai ricevitori degli uffici misti con il secondo comma dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 1914, n. 1383, e' elevata, a partire dal 1° gennaio 1920, alla misura del 5 per cento sulla somma vincolata ed e' dovuta fino allo svincolo di essa.
Testo in vigore dal 18 agosto 1921 al 16 dicembre 2009
