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L'indennita' annua di cauzione, concessa ai ricevitori del registro, bollo e demanio ed ai ricevitori degli uffici misti con il secondo comma dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 1914, n. 1383, e' elevata, a partire dal 1° gennaio 1920, alla misura del 5 per cento sulla somma vincolata ed e' dovuta fino allo svincolo di essa.

Testo in vigore dal 18 agosto 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-08-11;1081~art2 · fonte del testo

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