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[1]La cauzione che i conservatori delle ipoteche, i ricevitori del registro, bollo e demanio ed i ricevitori del registro che hanno il carico del servizio ipotetecario debbono prestare nell'interesse dell'erario nazionale e' commisurata alla media degli introiti effettivi di cinque anni finanziari, esclusi quelli di introito massimo e minimo, ed e' stabilita in:
[2]lire 4000 fino ad una riscossione di lire 100.000;
[3]lire 8000 fino ad una riscossione di lire 600.000;
[4]lire 12.000 per riscossioni superiori.
[5]Gli attuali conservatori delle ipoteche, ricevitori del registro, bollo e demanio e ricevitori di uffici misti del registro e delle ipoteche, finche' rimangano negli uffici di cui presentemente hanno la gestione, non sono tenuti a fornire alcun supplemento di cauzione.
[6]Possono invece, se in possesso di una cauzione superiore a quella dianzi determinata, ottenere lo svincolo della parte eccedente la somma dovuta.
Testo in vigore dal 18 agosto 1921 al 16 dicembre 2009
