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Le disposizioni dell'art. 29 del testo unico approvato con R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, sono estese anche ai graduati ed agli agenti del corpo degli agenti di custodia delle carceri anche per gli impegni assunti anteriormente all'andata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 5 aprile 1922 al 16 dicembre 2009
