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[1]Gli agenti che a norma dell'art. 4 della legge 20 febbraio 1919, n. 220, debbono essere dispensati dal servizio per aver raggiunti i 50 anni di eta', possono, nei limiti fissati dai quadri organici, essere trattenuti con intiere competenze, fino al 65° anno di eta', qualora ne facciano domanda, e, per la loro idoneita' fisica e il buon servizio prestato, siano, a parere della Commissione centrale, ritenuti meritevoli di continuare a far parte del Corpo.
[2]Gli agenti cosi' trattenuti, rimangono in servizio senza vincolo di ferma e, dietro parere della Commissione suddetta, possono essere in qualunque tempo, dispensati dal servizio.
[3]Essi non possono aspirare a promozioni.
[4]I graduati e le guardie scelte sono considerati in organico in soprannumero.
[5]Gli appartenenti al corpo degli agenti di custodia possono essere riassunti quali agenti ausiliari all'atto stesso del collocamento a riposo col trattamento di cui agli ultimi due commi dell'articolo 1.
Testo in vigore dal 5 aprile 1922 al 16 dicembre 2009
