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[1]Il ministro dell'interno, per completare i quadri organici del personale di custodia delle carceri, e' autorizzato ad assumere, in qualita' di agenti ausiliari, pensionati, anche ammogliati, provenienti dai corpi armati dello Stato, che non abbiano sorpassato il 65° anno di eta', e che risultino ancora idonei alle mansioni di agente di custodia e che abbiano prestato buon servizio nel corpo del quale facevano parte.
[2]Questi agenti non contraggono vincolo di ferma, non possono aspirare a promozioni, e, dietro parere della Commissione centrale per il personale di custodia delle carceri, possono essere, in qualsiasi tempo dispensati dal servizio.
[3]Agli agenti suddetti, per il tempo in cui prestano servizio, e' concesso, in aggiunta della pensione, un assegno di lire cinque giornaliere nette, nonche' la indennita' di caro viveri e tutte le altre competenze, di cui godono gli agenti di custodia, esclusi la paga, gli aumenti triennali per rafferma e i premi di ingaggio e di rafferma.
[4]Quando sono dispensati dal servizio, non compete alcuno aumento della pensione di cui godono, ma hanno diritto ad una indennita' di lire mille per ogni biennio intiero di servizio prestato in tale qualita', purche' il licenziamento non sia disposto per cattiva condotta.
Testo in vigore dal 5 aprile 1922 al 16 dicembre 2009
