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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a pubblicare per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, un testo unico delle leggi riguardanti il personale del corpo Reale equipaggi, coordinando le disposizioni della presente legge con le altre che rimangono in vigore.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 22 giugno 1913.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Leonardi - Cattolica - Tedesco.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 12 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
