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Le eccedenze numeriche dei sottufficiali che, per effetto della prima applicazione della presente legge, si verificassero in uno degli esercizi finanziari del quinquennio, dal 1912-913 al 1917-918 dovranno essere compensate in esercizi successivi del quinquennio medesimo, decorso il quale la forza numerica dei sottufficiali dovra' rimanere contenuta nei limiti indicati dall'articolo precedente.
Testo in vigore dal 12 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
