Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I sottufficiali di tutte le categorie del corpo Reale equipaggi che cessano dal servizio per effetto dei limiti di eta' stabiliti dall'art. 2 della legge 15 luglio 1906, n. 345, ovvero che lasciano il servizio militare con diritto al massimo della pensione di riposo prevista dall'art. 8 della legge 2 luglio 1911, n. 621, ricevono, all'atto del loro congedamento, una gratificazione di L. 2000.
[2]Questa disposizione non e' applicabile a quei sottufficiali che abbiano maturato il diritto a conseguire il massimo della pensione antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
[3]A quei sottufficiali che matureranno tale diritto entro l'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratificazione di L. 2000 per quanti mesi saranno trascorsi tra l'anzidetta data e quella del loro collocamento a riposo, computando per mese intero le frazioni di mese superiori a quindici giorni.
Testo in vigore dal 12 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
