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[1]Il fondo stanziato nel bilancio della spesa pel Ministero di agricoltura, industria e commercio al cap. 40 dell'esercizio 1912-913, sara' portato nel corrispondente capitolo dell'esercizio 1913-914 e successivi a L. 138.000 per provvedere alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge e dall'assunzione del personale previsto dalla tabella B.

[2]A partire dall'esercizio 1913-914 lo stanziamento del cap. 71 del bilancio 1912-913, sara' aumentato di lire 12.100 per provvedere agli aumenti stabiliti con la tabella A.

Testo in vigore dal 21 agosto 1913 al 1 luglio 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-26;888~art9 · fonte del testo

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