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[1]I proprietari dei terreni in cui vi siano malattie diffusibili delle piante possono riunirsi in Consorzi comunali, intercomunali, o provinciali.

[2]La costituzione dei Consorzi deve essere promossa rispettivamente dalle Giunte comunali o dalla Deputazione provinciale, secondo che si tratti di Consorzi comunali, intercomunali o provinciali, qualora ne facciano domanda tanti proprietari da rappresentare una meta' almeno della superficie coltivata alla quale deve estendersi la difesa. La domanda deve essere presentata al sindaco per i Consorzi comunali, e al presidente della Deputazione provinciale negli altri casi.

[3]La costituzione dei Consorzi puo' essere resa obbligatoria dal prefetto, inteso il parere della Giunta e delle Giunte comunali o della Deputazione provinciale, secondo che si tratti di Consorzi comunali, intercomunali o provinciali, quando la mancanza del Consorzio costituisca un danno od un pericolo per la difesa degli interessi agricoli del rispettivo territorio.

[4]Il regolamento da emanarsi per l'applicazione della presente legge dettera' le norme riguardanti la costituzione, l'amministrazione e il funzionamento dei Consorzi.

[5]I Consorzi avranno il diritto d'imporre con le modalita' che saranno stabilite nel regolamento una contribuzione annua, non superiore alla ragione di L. 5 per ettaro, ai proprietari interessati compresi nelle rispettive circoscrizioni.

[6]Alla formazione dei ruoli di contribuenza e alla esazione dei contributi sociali si applicheranno le norme della legge per la riscossione delle imposte dirette, compresi i privilegi fiscali.

[7]Ai Consorzi di viticultori costituiti secondo questa legge possono essere estesi, secondo le norme del regolamento, i benefici provenienti dalle leggi in vigore per i Consorzi antifillosserici.

[8]I Consorzi antifillosserici obbligatori costituiti secondo le leggi in vigore potranno funzionare anche per le malattie delle altre piante coltivate nel rispettivo territorio.

[9]Con decreto del prefetto, intesi i pareri di cui al terzo comma, le facolta' contemplate in questo articolo possono, in caso di urgenza, essere accordate anche a Consorzi di proprietari gia' regolarmente costituiti.

Testo in vigore dal 21 agosto 1913 al 1 luglio 1929

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-26;888~art6 · fonte del testo

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