Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 agosto 1913 al 1 luglio 1929. Leggi il testo vigente →

[1]Nessun indennizzo e' dovuto per gli alberi, le piantagioni, i semi e gli altri prodotti che fossero danneggiati o distrutti per le operazioni eseguite allo scopo di provvedere, giusta le norme fissate nel seguente art. 5, alla difesa delle piante coltivate contro le malattie diffusibili.

[2]Tuttavia il Ministero puo' dare speciali sussidi secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, quando le distruzioni siano eseguite nei fondi di piccoli proprietari coltivatori o di piccoli coloni o fittuari, che lavorino essi stessi i fondi danneggiati.

Testo in vigore dal 21 agosto 1913 al 1 luglio 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-26;888~art4 · fonte del testo

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