Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 agosto 1913 al 1 luglio 1929. Leggi il testo vigente →

[1]I delegati del Ministero addetti alla vigilanza nei porti e nelle stazioni di confine hanno diritto:

  • a)di imporre la disinfezione delle piante o parti di esse, e dei semi che ritenessero infetti, degl'imballaggi, dei recipienti e di quanto altro possa essere veicolo di germi di malattie;
  • b)di vietare la introduzione nel Regno e il transito delle piante che ritenessero infette o portanti germi di malattie.

[2]Nessuna indennita' e' dovuta per le disinfezioni e i divieti del presente articolo.

Testo in vigore dal 21 agosto 1913 al 1 luglio 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-26;888~art3 · fonte del testo

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