Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 agosto 1913 al 1 luglio 1929. Leggi il testo vigente →
[1]I delegati del Ministero addetti alla vigilanza nei porti e nelle stazioni di confine hanno diritto:
- a)di imporre la disinfezione delle piante o parti di esse, e dei semi che ritenessero infetti, degl'imballaggi, dei recipienti e di quanto altro possa essere veicolo di germi di malattie;
- b)di vietare la introduzione nel Regno e il transito delle piante che ritenessero infette o portanti germi di malattie.
[2]Nessuna indennita' e' dovuta per le disinfezioni e i divieti del presente articolo.
Testo in vigore dal 21 agosto 1913 al 1 luglio 1929
