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Il Ministero di agricoltura, industria e commercio puo', con decreto Ministeriale:
- a)sospendere la importazione nel Regno ed il transito di piante o prodotti vegetali ritenuti infetti;
- b)fissare i porti e le stazioni di confine, per i quali, soltanto, puo' aver luogo l'importazione dall'estero di piante vive, di semi e di altri prodotti vegetali;
- c)impedire la esportazione delle piante, delle parti di piante e dei semi dal territorio dei Comuni nei quali si sia accertata la esistenza di malattie diffusibili.
Testo in vigore dal 21 agosto 1913 al 1 luglio 1929
