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[1]Nel regolamento da emanarsi per l'applicazione della presente legge sara' provveduto alla organizzazione dei servizi di vigilanza e segnalazione, di prevenzione e cura delle malattie ed ai modi di rimborso delle somme anticipate dallo Stato per parte degli interessati.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 26 giugno 1913.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]NITTI - TEDESCO.

[6]Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.

Testo in vigore dal 21 agosto 1913 al 1 luglio 1929

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-26;888~art11 · fonte del testo

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