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[1]Nel regolamento da emanarsi per l'applicazione della presente legge sara' provveduto alla organizzazione dei servizi di vigilanza e segnalazione, di prevenzione e cura delle malattie ed ai modi di rimborso delle somme anticipate dallo Stato per parte degli interessati.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 26 giugno 1913.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]NITTI - TEDESCO.
[6]Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.
Testo in vigore dal 21 agosto 1913 al 1 luglio 1929
