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[1]I proprietari e i direttori di stabilimenti orticoli e di vivai, che producono o commerciano piante, parti di piante e semi, hanno l'obbligo di farne denuncia al prefetto della Provincia.

[2]Il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha diritto di farne ispezionare le coltivazioni e i prodotti ovunque conservati; e di proibirne la vendita, se ritenuti infetti, o prescrivere le necessarie disinfezioni.

Testo in vigore dal 21 agosto 1913 al 1 luglio 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-26;888~art1 · fonte del testo

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