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[1]Le cooperative, di cui all'art. 7, possono riunirsi in Consorzio secondo norme da fissarsi per il regolamento.

[2]I consorzi hanno personalita' giuridica, e la loro costituzione sara' riconosciuta con decreto del Ministero dell'agricoltura, su conforme parere del Comitato interministeriale per la pesca.

[3]Gli atti costitutivi, ed ogni successiva modificazione di essi, dovranno essere approvati dal Ministero di agricoltura, sempre sentito il parere del Comitato interministeriale per la pesca.

Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art8 · fonte del testo

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