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[1]I Sindacati delle cooperative fra pescatori costituiti a norma della legge 11 luglio 1904, n. 378, sono soppressi e messi in liquidazione.

[2]Il liquidatore e' nominate dal ministro dell'agricoltura.

[3]La liquidazione deve essere chiusa non oltre i tre mesi dalla nomina del liquidatore.

[4]Le attivita' saranno devolute alla formazione di nuovi capitali consorziali. I sussidi iniziali, ottenuti dai Sindacati in base alla legge 11 luglio 1904, n. 378, costituiranno un capitolo speciale del bilancio dell'agricoltura e saranno destinati come primo fondo per le agevolazioni ai Consorzi delle cooperative fra pescatori.

Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art41 · fonte del testo

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