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Per le spese occorrenti per l'applicazione della presente legge al titolo II, «Provvidenze diverse per l'industria peschereccia», verra' stanziata, in via straordinaria e per la durata di un quadriennio, la somma annuale di cinque milioni.

Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 13 gennaio 1925

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art38 · fonte del testo

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