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[1]Il ministro di agricoltura, oltre alle indagini tecniche e pratiche sulla coalizione della pesca e dei pescatori, potra' promuovere e sussidiare pubblicazioni periodiche o meno, le quali abbiano per scopo l'educazione dei pescatori e la diffusione di tutto quanto riguarda l'industria della pesca.

[2]L'ispettorato superiore potra' pubblicare annualmente un succinto rapporto sull'attivita' dell'Ispettorato stesso, degli Istituti di idrobiologia applicata alla pesca e dei Regi stabilimenti ittiogenici colla statistica dei ripopolamenti eseguiti dall'Ispettorato, dalle Societa' di pesca, dalle Cooperative e dai privati in acque pubbliche e possibilmente anche in acque private.

[3]L'Ispettorato superiore della pesca potra' anche pubblicare studi ed indagini eseguite dagli Istituti di idrobiologia applicata alla pesca, che abbiano importanza scientifica, tecnica, pratica ed economica.

Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art37 · fonte del testo

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