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[1]Per le concessioni di derivazioni d'acqua, previo parere dell'Ispettorato per la pesca, il prefetto dovra', nell'interesse di questa industria, prescrivere le opere necessarie (scale di monta, piani inclinati, graticci all'imbocco dei canali di presa, ecc.).

[2]Il prefetto, sempre su parere dell'Ispettorato di pesca, ordinera' anche le modificazioni da introdursi in opere preesistenti.

[3]Qualora la costruzione d'opere speciali per la pesca non fosse possibile, il prefetto potra' prescrivere al concessionario di eseguire una immissione annuale di avanotti a sue spese.

Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 27 gennaio 1928

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art25 · fonte del testo

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