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[1]Chiunque voglia esercitare la pesca nelle acque interne pubbliche e private allo scopo di vendere il prodotto o di cederlo ad altri, previo compenso di qualsiasi natura, o la eserciti per conto di terzi traendone rimunerazione di qualsiasi genere, e' considerato, agli effetti delle presente legge, pescatore di mestiere, e deve essere iscritto nell' apposito registro che sara' istituito presso la prefettura e le sottoprefetture, nella cui giurisdizione trovasi la localita' in cui egli ha il domicilio.

[2]Allo stesso obbligo va soggetto chi, pur non facendo dell'esercizio della pesca la sua abituale professione, e non venda o comunque non ceda il prodotto della pesca, voglia esercitare con qualsiasi attrezzo, con barche o dalle rive, la pesca nelle acque pubbliche o in quelle private comunicanti con le prime.

[3]A tale scopo le prefetture e sottoprefetture terranno un registro pei pescatori di professione ed uno pei dilettanti.

[4]Avvenuta la iscrizione, e' fatto obbligo ai prefetti e sottoprefetti di rilasciare ai richiedenti, a loro spese, un libretto con la licenza di pesca, con l'indicazione se pescatore di mestiere o dilettante. Nell'esercizio della pesca, tutti dovranno essere muniti della propria licenza di pesca.

[5]La licenza di pesca avra' la durata dell'anno solare in qualunque momento essa venga rilasciata.

[6]La tassa per la licenza dei pescatori di mestiere e' di L. 10; per i pescatori dilettanti L. 20.

Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 11 luglio 1925

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art20 · fonte del testo

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