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[1]Chiunque eserciti il mestiere di pescatore senza essere provvisto del libretto di matricola e del foglio di ricognizione, di cui all'articolo 19 del Codice di marina mercantile e 103 del relativo regolamento, sara' punito coll'ammenda da L. 50 a L. 300.

[2]I ragazzi di eta' inferiore agli anni 14 dovranno essere provvisti di un libretto di identita', che sara' rilasciato gratuitamente dal capitano di porto. I libretti di identita' dovranno indicare il nome, il cognome, la paternita', l'eta' ed il luogo di residenza; non potranno ottenere il libretto di identita', se non soddisfano alle condizioni prescritte dalla legge 26 giugno 1913, n. 886, sui requisiti di istruzione per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali.

[3]Sara' cura degli uffici di porto di annotare su tali documenti, oltre l'imbarco e lo sbarco, le contravvenzioni alle norme della presente legge ed alle disposizioni riguardanti la polizia della pesca.

[4]Queste ultime dovranno essere riprodotte nei registri della gente di mare.

[5]A tale effetto e' fatto obbligo ai cancellieri del magistrato giudicante di comunicare alla Capitaneria di porto compartimentale le sentenze circa i reati di pesca.

[6]Nel caso di recidiva importante sospensione dell'esercizio della pesca, la Capitaneria di porto, durante il tempo di sospensione, dovra' ritirare il libretto o il foglio di ricognizione.

Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 27 gennaio 1928

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art18 · fonte del testo

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