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Quando per particolari condizioni di esercizio dell'industria peschereccia non sia possibile applicare le disposizioni contenute nella legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e nel decreto legge luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, relativo al calcolo dell'ammontare della rimunerazione che deve servire di base al contratto d'assicurazione e al computo delle indennita' per infortunio, la remunerazione stessa sara' determinata in base a tabelle di salari medi o convenzionali, da stabilirsi dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il ministro per l'agricoltura, secondo le norme che saranno fissate dal regolamento.

Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art13 · fonte del testo

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