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[1]Gli istituti di emissione, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale di' credito per la cooperazione, gli istituti di previdenza, gli istituto di credito fondiario, le Casse di risparmio, le Banche popolari, gli istituti di credito agrario di esercizio e di miglioramento sono autorizzati a concedere mutui, per opere a scopo precipuo di irrigazione in conformita' del testo unico 22 luglio 1920, n. 1154, e della presente legge e con norme analoghe a quelle stabilite dalla presente legge per i mutui della Cassa depositi e prestiti, anche per quanto concerne la delegazione a loro favore della riscossione di contributi consorziali o di sovraimposte comunali e provinciali, in deroga a qualunque disposizione di legge, di statuto e di regolamento; e il Ministero di agricoltura potra' consensentire alla cessione a loro favore dei contributi statali.
[2]Il contributo dello Stato, stabilito in base alle spese previste nel progetto delle opere approvato dal competente ufficio del Genio civile e dal Ministero di agricoltura, verra' liquidato a cura dell'ufficio del Genio civile sui lavori annualmente eseguiti, in proporzione all'impegno preso in base alla spesa prevista.
[3]Le norme di cui agli articoli 53 e 54 del R. decreto legge 9 ottobre 1919, n. 2161 sono applicabili anche in materia di canali e di reti di pozzi costruiti a scopo d'irrigazione.
[4]Nel caso di mutui concessi da Istituti di credito con garanzia di prima ipoteca su tutte o parte delle aree espropriate per la costruzione di opere di irrigazione, l'ipoteca s'intendera' estesa legalmente alle opere che verranno costruite; e le iscrizioni ipotecarie a garanzia dell'Istituto mutuante saranno valide in ogni caso di fronte a terzi creditori di proprietari di fondi consorziati per le opere irrigue. Tali mutui non potranno eccedere il 75 % del valore delle aree e della spesa prevista per l'esecuzione delle opere. La somministrazione delle somme mutuate avra' luogo ratealmente in base a stati di avanzamento dei lavori debitamente accertati dal competente ufficio del Genio civile.
Testo in vigore dal 17 marzo 1922 al 16 dicembre 2009
