Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1922 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il concorso statale e i mutui potranno essere concessi ai consorzi indipendentemente dal concorso, che sara' facoltativo, delle provincie e dei comuni previsto dall'art. 3 del testo unico 22 luglio 1920, n. 1154, qualunque sia la quantita' d'acqua destinata all'irrigazione purche' in ogni caso non sia inferiore a un litro al minuto secondo.
[2]Le somme versate dal Ministero di agricoltura alla Cassa depositi e prestiti saranno imputate in escomputo di delegazioni di futura scadenza.
[3]Le quote di ammortamento e interessi relativi a mutui godranno di privilegio su qualunque altra entrata che fosse percepita dai consorzi.
Testo in vigore dal 17 marzo 1922 al 16 dicembre 2009
