Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1922 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il concorso statale e i mutui potranno essere concessi ai consorzi indipendentemente dal concorso, che sara' facoltativo, delle provincie e dei comuni previsto dall'art. 3 del testo unico 22 luglio 1920, n. 1154, qualunque sia la quantita' d'acqua destinata all'irrigazione purche' in ogni caso non sia inferiore a un litro al minuto secondo.

[2]Le somme versate dal Ministero di agricoltura alla Cassa depositi e prestiti saranno imputate in escomputo di delegazioni di futura scadenza.

[3]Le quote di ammortamento e interessi relativi a mutui godranno di privilegio su qualunque altra entrata che fosse percepita dai consorzi.

Testo in vigore dal 17 marzo 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1922-01-05;54~art8 · fonte del testo

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