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[1]Il contributo dello Stato a favore di enti ammessi al mutuo, potra' essere corrisposto nella misura di lire 4 di interesse annuo per ogni 100 lire di capitale mutuato, per un solo decennio.
[2]In tal caso il Ministero di agricoltura paghera', alla fine di ogni anno, alla Cassa depositi e prestiti, per conto della provincia, del comune e del consorzio che costruisce l'opera di irrigazione e per un periodo non superiore a cinque anni, una somma corrispondente alla rata di ammortamento del capitale mutuato, fino a raggiungere l'ammontare complessivo delle 10 rate del concorso statale, scontate al 4 per cento.
[3]In ogni caso il pagamento alla Cassa depositi e prestiti, da parte del Ministero di agricoltura, delle rate di ammortamento del capitale mutuato non potra' protrarsi oltre l'anno successivo a quello nel quale entra in esercizio l'opera di irrigazione, fermo restando pero' sempre come limite insuperabile il quinquennio di cui sopra.
[4]All'atto dell'approvazione del progetto d'arte delle opere da costruirsi, l'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile, nella cui circoscrizione si debbono svolgere i lavori, stabilira' il periodo massimo nel quale le opere dovranno essere compiute. In caso di sospensione dei lavori, e' fatto l'obbligo all'ente costruttore ed a tutto suo rischio, di darne avviso in forma legale all'ufficio del Genio civile competente, il quale riferira' al Ministero di agricoltura per i provvedimenti di sua competenza.
[5]Ove le localita' nelle quali vengono a trovarsi le opere di irrigazione appartengano alla circoscrizione di piu' uffici del genio civile, sara' competente quell'ufficio nella circoscrizione del quale i lavori avranno maggiore importanza.
[6]Qualora le rate di ammortamento come sopra pagate dal Ministero di agricoltura alla Cassa depositi e prestiti, per conto di provincie, comuni e consorzi irrigui, non raggiungano l'ammontare complessivo della somma risultante dalle 10 quote di concorso, scontate al 4 %, la rimanenza sara' versata successivamente in tante rate annue fino allo scadere del decennio, a credito dell'ente mutuatario alla Cassa depositi e prestiti, e di tali versamenti si terra' conto a scomputo dell'annualita' da esigersi in seguito per l'ammortamento del mutuo.
Testo in vigore dal 17 marzo 1922 al 16 dicembre 2009
