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[1]La costituzione dei consorzi irrigui e' dichiarata obbligatoria con decreto del prefetto della provincia in cui e' situata la maggior parte della superficie dei terreni da irrigare, sentito il parere della cattedra ambulante di agricoltura.
[2]Il prefetto puo' emanare il provvedimento di ufficio o su domanda di enti o privati interessati, quando ne sia dimostrata la convenienza per l'incremento della agricoltura.
[3]La domanda potra' essere presentata anche dall' impresa concessionaria di un serbatoio, o canale, o di una rete di pozzi a scopo principale di irrigazione, nell'interesse proprio e del costituendo consorzio irriguo, purche' l'impresa abbia raccolte le sottoscrizioni degli interessati all'acquisto dell'acqua, siano proprietari o affittuari, di almeno la meta' della superficie irrigabile, e s'impegni a trasferire la proprieta' al costituendo consorzio col pagamento di rate di ammortamento.
[4]Contro il decreto del prefetto e' dato soltanto ricorso al Ministero per l'agricoltura, che decidera' su conforme parere della Commissione reale per le irrigazioni.
Testo in vigore dal 17 marzo 1922 al 16 dicembre 2009
