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[1]Le provincie, i comuni, che da soli o associati ad altri comuni o a privati proprietari o affittuari, o a societa' di condotte d'acqua, o a consorzi di irrigazione, o per conto di costituendi consorzi irrigui, completino o sviluppino opere a scopo di irrigazione, o a scopo promiscuo di provvista d'acque potabili, di acque per abbeveraggio di bestiame, di acque per rendere irrigui terreni asciutti e di produzione di forza motrice, sono parificati ai Consorzi irrigui e godono dei privilegi e favori a questi concessi dalla legge 29 maggio 1873, n. 1387, dal testo unico 22 luglio 1920, n. 1154 e dalla presente legge, per conto proprio e nell'interesse dei Consorzi di cui essi promuoveranno la costituzione volontaria o obbligatoria.
[2]I sussidi per opere di irrigazione potranno essere anche concessi a comuni i quali si propongano di utilizzare per la irrigazione le acque di fogna mediante la esecuzione di opere di canalizzazione previste in speciali progetti approvati dal Ministero di agricoltura, sentito il Comitato tecnico della Commissione reale per le irrigazioni e il Comitato tecnico del Consiglio superiore di agricoltura.
Testo in vigore dal 17 marzo 1922 al 16 dicembre 2009
