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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a riunire e coordinare in un testo unico le disposizioni della presente legge con quelle della legge 29 maggio 1873, n. 1787, e del testo unico approvato con R. decreto 22 luglio 1920, n. 1154.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, ala insorta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 5 gennaio 1922.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]BONOMI - MAURI DE NAVA MICHELI - SOLERI - RODINO
[6]V. Il Guardasigilli: Rodino
Testo in vigore dal 17 marzo 1922 al 16 dicembre 2009
