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[1]Gli atti relativi alla costituzione di consorzi di irrigazione, o diretti ad estendere, intensificare e migliorare le irrigazioni, nonche' di acquisto dell'acqua per le irrigazioni, o per riscatto di opere preesistenti e gli atti per modificazione dei precedenti contratti, statuti, o disposti da regolamenti approvati dal Ministero di agricoltura, su parere della competente Cattedra ambulante di agricoltura, saranno registrati colla tassa fissa di lire 10 per la parte che attiene alla costituzione e al funzionamento dei consorzi di irrigazione.
[2]E' ridotta a meta' la tassa di registro per gli atti giudiziari compiuti dai consorzi di irrigazione, per le sentenze e i lodi arbitrali che concernano controversie in cui siano parte i consorzi di irrigazione.
[3]Qualora occorra trascrivere tali atti o sentenze o lodi sara' dovuta, per la trascrizione, la tassa fissa di lire 10.
[4]La durata di tali riduzioni e' di anni 10 dalla data dell'atto costitutivo del consorzio.
[5]E' ridotta a meta' la tassa di bollo per le delegazioni di contributi consorziali a garanzia dei mutui concessi a consorzi di irrigazione dagli Istituti di credito o dalla Cassa depositi e prestiti o dal Comitato speciale istituito con R. decreto 28 novembre 1919, n. 2405.
[6]Sono ridotte a un quinto le tasse ipotecarie per i mutui ipotecari concessi a norma dell'art. 9.
Testo in vigore dal 17 marzo 1922 al 16 dicembre 2009
