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Il Ministero di agricoltura e' autorizzato a prendere i seguenti provvedimenti, entro i limiti dei fondi che verranno stanziati in bilancio, allo scopo di promuovere l'aumento della produzione agraria mediante opere di irrigazione:
- a)a far compiere e a sussidiare gli studi e la redazione dei progetti riguardanti opere di irrigazione e la migliore utilizzazione di acque superficiali e sotterranee a scopo agrario, specialmente nell' interesse delle provincie meridionali, su proposta e parere del comitato tecnico della Commissione Reale per le irrigazioni;
- b)a sussidiare le ricerche di acque sotterranee, le trivellazioni, la costruzione di pozzi, gli impianti di aeromotori e gli impianti elettrici connessi a progetti di distribuzione di acqua per rendere irrigui terreni asciutti, su domanda di privati, di provincie, comuni, consorzi e associazioni di agricoltori, e consorzi tra enti locali e fra societa' commerciali o privati, sentito il comitato tecnico della Commissione Reale per le irrigazioni;
- c)a sussidiare campi sperimentali di irrigazione e sub-irrigazione;
- d)a promuovere e premiare iniziative private per la maggiore estensione delle opere di irrigazione, in applicazione del testo unico delle leggi sul concorso dello Stato nelle spese per opere d'irrigazione, approvato con Regio decreto 22 luglio 1920, n. 1154;
- e)a vigilare sul buon funzionamento delle opere d'irrigazione, ed a proporre, su parere della Commissione Reale per le irrigazioni, all'autorita' competente i provvedimenti di dichiarazione di decadenza dei concessionari quando venga meno la manutenzione delle opere e la utilizzazione a scopo irriguo di canali e serbatoi con danno della agricoltura e della igiene. In ogni caso e' riservata la competenza del Ministero dei lavori pubblici e dei suoi organi tecnici.
Testo in vigore dal 17 marzo 1922 al 16 dicembre 2009
