Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 2010 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Abrogato dal 16 dicembre 2010
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7 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1926 al 16 dicembre 2010. 328 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Sono approvate le seguenti maggiori assegnazioni annue, a cominciare dall'esercizio 1921-922, nel bilancio del Ministero dell'industria e commercio:
tolto: a) di L. 20 milioni per contribuire al pagamento di una parte degli interessi sulle operazioni di mutuo previste dalla legge 7 aprile 1921, n. 463, con equo riguardo ai centri aventi popolazione inferiore ai 40,000 abitanti.
tolto: Di tale somma L. 2,000 000 annui sono stanziati nel bilancio del Ministero per l'agricoltura per contributi d'interessi per la costruzione di case coloniche e saranno erogate con le modalita' da stabilirsi con R. decreto.
tolto: b) di L. 2,000,000 per contribuire al pagamento di una parte degl'interessi sulle operazioni di mutuo previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 463, e art. 9 del decreto Luogotenenziale 8 gennaio 1920, n. 16, nelle Provincie nelle quali non sono stati accordati mutui per lo stesso titolo, salvo che per case di ferrovieri e su domanda presentata non oltre il 31 ottobre 1921.
tolto: c) di L. 9.100.000 per analogo contributo sui mutui per la costruzione di case popolari ed economiche per i ferrovieri.
tolto: Le maggiori assegnazioni di cui alle lettere a) e c) dovranno essere erogate nelle operazioni di mutue per le quali furono presentate domande rispettivamente al Ministero di industria e commercio ed alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato non piu' tardi del 31 marzo 1921.
tolto: Gli istituti autonomi per costruzioni di case popolari ed economiche sono autorizzati a fare anticipazioni con le disponibilita' come sopra conseguite, agli Enti ausiliari da loro gia' promossi e legalmente riconosciuti alla entrata in vigore della presente legge, entro i limiti e con le modalita' che saranno stabilite dal Ministero d'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale per il finanziamento delle imprese edilizie.
tolto: Un rappresentante del Ministero del lavoro e previdenza sociale e' chiamato a far parte della Commissione centrale per le case popolari e per l'industria edilizia e del Comitato interministeriale previsto dall'art 47 del decreto-legge 30 novembre 1919 n. 2318.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art28 · fonte del testo
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