Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 settembre 1921 al 7 febbraio 1923. Leggi il testo vigente →

[1]Con decreti Reali promossi dal ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 10, sara' provveduto alla assegnazione dei fondi, di cui all'articolo 13, a favore delle varie opere, da stanziarsi per L. 100 milioni nell'esercizio 1921-922 e secondo la necessita' e lo sviluppo dei lavori negli esercizi successivi non oltre il 1923-924.

[2]Sui fondi stanziati per le opere verranno sino al limite massimo del 10 per cento le spese necessarie per retribuire tecnici privati incaricati della compilazione dei progetti a norma dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1919, n. 107, o della direzione od assistenza dei lavori, e per accordare speciali compensi a funzionari del Genio civile per maggiori loro prestazioni.

Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 7 febbraio 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art15 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari