Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 2010 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010. 333 parole tolte, 10 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: Sono autorizzate le seguenti spese, da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione alle del Ministero dei lavori pubblici per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche:
tolto: a) L. 61.000.000 per opero di ponti e strade (in aggiunta alle precedenti autorizzazioni), escluse quelle di Basilicata e di Calabria, e di cui lire 10 milioni per sussidi stradali a norma dell'art. 16;
tolto: b) L. 5.000.000 per lavori occorrenti a coordinare e spostare le strade nazionali e provinciali in relazione alla costruenda linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia;
tolto: c) L. 45.000.000 per opere idrauliche nelle varie Provincie del Regno, escluse quelle di Basilicata, Calabria, Venete e di Mantova (in aggiunta alle precedenti autorizzazioni);
tolto: d) L. 50.000.000 per opere marittime nelle varie Provincie del Regno escluse quelle del Veneto, di Basilicata e Calabria (id.)
tolto: e) L. 3.000.000 per la prosecuzione dei lavori al monumento nazionale a Vittorio Emanuele II (id.)
tolto: f) L. 4.000.000 per la sistemazione montana e valliva dei torrenti a difesa degli abitati capoluogo e frazioni del comune di Messina (id.);
tolto: g) L. 7.000.000 per opere nella Basilicata escluse quelle stradali (id.);
tolto: h) L. 42.000.000 per opere nelle provincie calabresi escluse quelle stradali (id.);
tolto: i) L. 25.000.000 per opere in dipendenza di alluvioni, piene e frane (id.);
tolto: l) L. 33.000.000 per opere idrauliche nelle provincie Venete e di Mantova (id.);
tolto: m) L. 10.000.000 per opere da eseguire nel porto di Venezia Chioggia (id.);
tolto: n) L 5.000.000 per riparazioni di danni di guerra ad opere stradali (id.);
tolto: o) L. 90.000.000 per costruzioni di strade ferrate nelle diverse provincie del Regno (id.);
tolto: p) L. 100.000.000 per integrare le deficienze dei vari capitoli del bilancio dei lavori pubblici negli esercizi 1921-922, 1922-923 e 1923-924, per la esecuzione di opere gia' autorizzate da legge, con preferenza alle strade di allacciamento dei Comuni o frazioni isolate e di accesso alle stazioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art13 · fonte del testo
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