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[1]Con decreto del ministro del tesoro sara' provveduto alla iscrizione negli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze per gli esercizi 1920-921 e seguenti delle somme occorrenti per l'attuazione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 7 aprile 1921.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]GIOLITTI - FACTA - BONOMI.
[6]Visto, il guardasigilli: FERA.
Testo in vigore dal 14 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
