Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 aprile 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Nella esecuzione dei collegamenti di cui al precedente articolo saranno preferiti quegli enti che anticiperanno l'intera spesa d'impianto. La meta' di questa spesa verra' restituita in una sol volta o a rate annuali e senza interessi, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui i lavori saranno compiuti.
[2]L'ammontare complessivo dei rimborsi per ogni esercizio non potra' eccedere la somma di L. 100.000 che saranno prelevate dalle L. 400.000 di cui all'articolo precedente.
Testo in vigore dal 7 aprile 1913 al 16 dicembre 2009
