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Le spese per la costruzione di linee e reti telefoniche di cui all'art. 1 della legge n. 420 del 9 luglio 1908 non potranno superare l'annuo importo di L. 800.000, delle quali L. 400.000 a carico dello Stato.
Testo in vigore dal 7 aprile 1913 al 16 dicembre 2009
