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La ripartizione dei fondi per le opere stradali nelle provincie calabresi, stabilita con il R. decreto 24 giugno 1920, n. 1051, e modificata parzialmente con il R. decreto 16 marzo 1922, n. 415, e' cosi' variata:

  • a)strade comunali obbligatorie gia' iniziate, da ultimare e sistemare nella provincia di Reggio Calabria e manutenzione delle strade stesse a termini dell'articolo 32 della legge 25 giugno 1906, numero 255, lire + 10.000.000;
  • b)strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti nella provincia di Reggio Calabria e manutenzione delle strade stesse a termini dell'art. 32 della legge 25 giugno 1906, n. 255, lire - 10.000.000.

Testo in vigore dal 13 settembre 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1922-08-24;1215~art6 · fonte del testo

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