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[1]Alla riparazione delle somme autorizzate per le opere stradali nelle provincie calabresi, di cui all'art. 14 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 558, sono apportate le seguenti variazioni:
[2]lettera h) strade comunali obbligatorie gia' iniziate da ultimare e sistemare nelle provincie calabresi e manutenzione delle strade stesse a termini dell'art. 32 della legge 25 giugno 1906, n. 255, lire + 10.000.000;
[3]lettera l) strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti nelle provincie calabresi e manutenzione delle strade stesse, a termini dell'art. 32 della legge 25 giugno 1906, n. 255, lire - 10.000.000.
Testo in vigore dal 13 settembre 1922 al 16 dicembre 2009
