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[1]Con apposito regolamento, preparato di accordo fra i ministri d'agricoltura, industria e commercio e del tesoro, da approvarsi con decreto reale, sentito il Consiglio superiore dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale e il Consiglio di Stato, saranno stabilite le disposizioni e le norme riflettenti l'andamento tecnico e amministrativo della stazione di Rieti e della stazione di bieticoltura, di cui all'articolo precedente.
[2]Il Comitato amministrativo per la R. stazione di bieticoltura sara' composto: del direttore, di due rappresentanti del Ministero, di un delegato della provincia, e di un delegato di ciascuno degli enti, societa' o consorzi industriali, che concorrano con un contributo annuo continuativo non inferiore a L. 1500.
Testo in vigore dal 12 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
