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[1]Al principio dell'anno finanziario il presidente trasmettera' per l'approvazione, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il bilancio preventivo; come pure, alla fine dell'esercizio il conto consuntivo, che sara' dal Ministero stesso comunicato, con le proprie osservazioni, alla Corte dei conti.

[2]La Corte dei conti giudica di tale conto consuntivo con giurisdizione contenziosa e in caso di richiamo o di appello lo giudica a sezioni riunite.

[3]Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo con la relativa deliberazione della Corte dei conti sono rispettivamente allegati al bilancio preventivo della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio ed al conto consuntivo generale dello Stato.

Testo in vigore dal 12 luglio 1911 al 18 giugno 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-06-08;550~art7 · fonte del testo

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